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Legislatura XVII

Proposta emendativa 29.08. in XIII Commissione in sede referente riferita al C. 3119

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 02/02/2016  [ apri ]
29.08.

  Dopo l'articolo 29 aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.
(Disposizioni per contrastare la pratica della pesca illegale nelle acque interne).

  1. Al fine di contrastare il fenomeno della pesca illegale o del bracconaggio ittico nelle acque interne dello Stato italiano è considerato esercizio della pesca illegale ogni azione tesa alla cattura o al prelievo di specie ittiche e altri organismi acquatici con materiale, mezzi e attrezzature vietati dalla presente legge. È, altresì, considerato esercizio di pesca illegale ogni azione di cattura e di prelievo con materiali e mezzi autorizzati ma effettuato con modalità vietate dalla legge e dai regolamenti ittici provinciali. Sono considerate acque interne, ai fini della presente legge, i fiumi, i laghi, le acque dolci, salse o salmastre delimitate al mare dalla linea congiungente i punti più foranei degli sbocchi dei bacini, dei canali e dei fiumi.
  2. È vietato:
   a) stordire, uccidere e catturare la fauna ittica tramite l'uso di materiali esplosivi di qualsiasi tipo, con la corrente elettrica e con il versamento nelle acque di sostanze tossiche, anestetiche o inquinanti;
   b) catturare la fauna ittica provocando l'asciutta anche parziale dei corpi idrici;
   c) collocare reti o apparecchi fissi o mobili di pesca attraverso i fiumi, torrenti o canali e altri corpi idrici o bacini di acque dolci o salse, che occupino più della metà dei corsi d'acqua o che siano collocate nelle acque dove la pesca di mestiere non è consentita, salvo che si tratti di opere espressamente previste dalle norme in vigore per la pratica dell'allevamento del pesce a fini economici;
   d) utilizzare reti ed altri attrezzi atti alla pesca professionale oltre l'orario consentito nonché difformi, per lunghezza o dimensione della maglia, da quanto previsto dai regolamenti vigenti;
   e) utilizzare attrezzi per la pesca professionale nelle acque dove tale pesca non è consentita o senza essere in possesso del titolo abilitativo;
   f) utilizzare reti, attrezzi, tecniche, materiali, non configurabili come sistemi di pesca sportiva, ai sensi dei regolamenti e delle leggi.

  3. Sono, inoltre, vietati la raccolta, la detenzione, il trasporto, e il commercio degli animali storditi o uccisi in violazione dei divieti di cui al comma 2.
  4. Le regioni, ove non già previsto, possono adottare opportuni provvedimenti ai fini dell'integrazione dei divieti previsti dal presente articolo.
  5. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, per le violazioni di cui al presente articolo si applicano le seguenti sanzioni:
   a) la sanzione amministrativa da euro 2.000 a euro 12.000 per chi viola i divieti di cui al comma 2, lettere a) e b) e del comma 3, e, ove il trasgressore ne sia in possesso, si applica la sospensione della licenza di pesca di professione fino a 3 anni;
   b) sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 6.000 per chi viola i divieti di cui al comma 2 lettere c), d), e) e f), nonché, ove il trasgressore ne sia in possesso, si applica la sospensione della licenza di pesca professionale per 3 mesi.

  6. Per le violazioni di cui al comma 2 lettere a) e b), del presente articolo, congiuntamente alla prevista sanzione amministrativa, viene applicata la sanzione penale dell'arresto fino a un anno.
  7. Per le violazioni di cui ai commi 2 e 3 gli agenti accertatori procedono all'immediata confisca del prodotto pescato, degli strumenti e attrezzi utilizzati, al sequestro e alla confisca dei natanti, dei mezzi di trasporto e di conservazione del pescato anche se utilizzati unicamente a tali fini. Il materiale ittico sequestrato ancora vivo e vitale è reimmesso immediatamente nei corsi d'acqua a cura del personale di vigilanza. Delle reimmissioni effettuate è data certificazione in apposito verbale.
  8. Qualora le violazioni di cui ai commi 2 e 3 fossero reiterate e qualora il trasgressore le commetta durante il periodo di sospensione della licenza di pesca professionale, la sanzione amministrativa pecuniaria e il periodo di sospensione della licenza sono raddoppiati. La reiterazione opera anche nel caso di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta.
  9. Qualora i natanti e i mezzi di trasporto e di conservazione utilizzati per la pesca illegale risultino, dai documenti prodotti durante l'accertamento, rubati si applicano le disposizioni degli articoli 624 e 625 del codice penale ovvero la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 154 a euro 516.
  10. Per le violazioni di cui al presente articolo è sempre previsto un risarcimento, a carico del trasgressore, alla provincia, ovvero al gestore o all'assegnatario delle acque pari alla somma di euro 20,00 euro per ogni singolo capo pescato in violazione dei citati divieti. Tale sanzione viene raddoppiata nel caso in cui il pescato risulti privo di vita e gli introiti sono destinati al ripopolamento delle acque.
  11. Le regioni, i gestori e gli assegnatari delle acque, anche tramite guardiapesca volontari assicurano la vigilanza ittica sulle acque interne dei rispettivi territori di competenza in merito all'osservanza dei divieti di cui al comma 2 e all'accertamento delle relative violazioni.
  12. La vigilanza sull'applicazione del presente articolo è affidata agli ufficiali, sottufficiali e guardie del Corpo forestale dello Stato, nonché agli agenti dipendenti delle regioni e degli enti locali delegati dalle regioni, alle guardie ittiche volontarie dipendenti da associazioni, federazioni ed altri enti che hanno interesse nella tutela, salvaguardia e protezione degli ambienti acquatici, a tutti i corpi di polizia giudiziaria dello Stato ai quali è riconosciuta, ai sensi della legislazione vigente, la qualifica di agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza.
  13. Tutti i soggetti preposti alla vigilanza ittica sono autorizzati a chiedere, a qualsiasi persona in esercizio o in attitudine di pesca, l'esibizione della licenza di pesca, sia con controlli dalla riva sia con controlli tramite l'impiego di natanti, un documento di riconoscimento, i documenti relativi ai natanti e ai mezzi di trasporto utilizzati per l'esercizio della pesca nonché a ispezionare gli stessi e le attrezzature impiegate, oltre alla fauna ittica catturata o raccolta.
  14. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  15. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ove necessario, adeguano i propri ordinamenti alle disposizioni del presente articolo.
  16. Nelle more dell'adeguamento previsto dal comma 15, le disposizioni del presente articolo si applicano in tutto il territorio nazionale.