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Legislatura XVII

Proposta emendativa 29.014. in XIII Commissione in sede referente riferita al C. 3119

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 02/02/2016  [ apri ]
29.014.

  Dopo il Capo III aggiungere il seguente:

Capo III-bis.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI APICOLTURA

Art. 29-bis.
(Anagrafe apistica nazionale).

  1. Ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2004, n. 313, è fatto obbligo a chiunque detiene alveari di farne denuncia e comunicazione di variazione alla banca dati dell'anagrafe apistica nazionale (BDA) di cui al Decreto 4 dicembre 2009 del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 aprile 2010, n. 93, recante disposizioni per l'anagrafe apistica nazionale.
  2. Chiunque contravviene all'obbligo di denuncia della detenzione di alveari o di comunicazione della loro variazione all'anagrafe apistica nazionale, di cui al comma 1, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 3.000 euro.
  3. Gli adempimenti per l'anagrafe apistica nazionale relativi alla denuncia, alla registrazione, al censimento annuale degli alveari ed all'assegnazione del codice univoco identificativo, anche quando operati per il tramite dei servizi veterinari delle aziende sanitarie locali, sono effettuati senza oneri a carico del richiedente.