Dopo l'articolo 28, inserire il seguente:
Art. 28-bis.
(Energia elettrica da acquacoltura).
1. I concessionari di derivazione di acqua pubblica a scopo di acquacoltura possono utilizzare l'acqua oggetto della concessione anche al fine di produrre energia elettrica, senza oneri aggiuntivi.
2. Fra le imprese a forte consumo di energia, come definite e classificate dall'articolo 39 del decreto-legge 26 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n.134, sono inserite le imprese di acquacoltura di cui ai codici ATECO 03.21.00 e 03.22.00.