Dopo l'articolo 27 aggiungere il seguente:
«Art. 27-bis.
(Integrazione dei salari del personale dipendente imbarcato sulle navi adibite alla pesca marittima).
1. Le disposizioni di cui alla legge 8 agosto 1972, n. 457, sono estese al personale dipendente imbarcato sulle navi adibite alla pesca marittima, ivi compresi i soci lavoratori delle cooperative di piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate le modalità di attuazione del comma 1.».