Dopo l'articolo 16 inserire il seguente:
Art. 16-bis.
(Estensione limiti pesca costiera ravvicinata).
1. La pesca marittima ravvicinata è esercitata nelle acque marittime fino a una distanza di 80 miglia dalla costa, con navi da pesca di categoria non inferiore alla terza.
2. Il Governo provvede, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, a modificare il terzo comma dell'articolo 9 del regolamento di cui al decreto della Presidenza della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive modificazioni, al fine di adeguarlo a quanto disposto dal comma 1 del presente articolo.