Dopo l'articolo 11 inserire il seguente:
Art. 11-bis.
(Garanzia ISMEA per i contratti di rete).
1. I finanziamenti erogati a favore delle imprese agricole, definite come piccole e medie imprese, ai sensi del al Regolamento CE n. 800 del 6 agosto 2008 della Commissione, tra loro collegate attraverso un contratto di rete, di cui al decreto-legge n. 5 del 2009, convertito dalla legge n. 33 del 2009, per dare esecuzione al programma comune di rete, si avvalgono delle garanzie prestate da ISMEA-SGFA.