Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. A far corso dall'annualità 2015, i costi delle attività di controllo previste dal Decreto del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello Sviluppo economico, 2 marzo 2010, «Attuazione della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sulla tracciabilità delle biomasse per la produzione di energia elettrica», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 maggio 2010, n. 103, vengono sostenuti dai produttori elettrici. Con Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico, da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità con le quali i produttori elettrici corrispondono, attraverso il Gestore dei Servizi Energetici, i costi, di cui al primo periodo, alle Amministrazioni competenti.