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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.70. in XIII Commissione in sede referente riferita al C. 3119

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 02/02/2016  [ apri ]
1.70.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
  9-bis. Per le attività di conservazione, commercializzazione e valorizzazione di cui al terzo comma dell'articolo 2135 del codice civile, ancorché considerate autonomamente, che hanno ad oggetto prodotti agricoli acquistati da terzi, nel limite del 20 per cento del volume d'affari complessivo realizzato nell'anno precedente ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, il reddito è determinato applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, conseguiti con tali attività, il coefficiente di redditività del 15 per cento, salvo l'opzione per la determinazione del reddito nel modo ordinario da esercitare con le modalità stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442, e successive modificazioni.

ident. 1.4.1.96.1.10.1.46.