Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. Il comma 3, dell'articolo 2, della legge 25 marzo 1997, n. 77, è sostituito dal seguente: «3. Per i produttori agricoli di cui al comma 6, primo periodo, dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, l'iscrizione al registro delle imprese non è obbligatoria. Detta iscrizione non è obbligatoria anche nel caso di esercizio dell'opzione di cui al quarto periodo del comma 6 dell'articolo 34 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.».