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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.100. in XIII Commissione in sede referente riferita al C. 3119

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 02/02/2016  [ apri ]
1.100.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
  9-bis. Il comma 3, dell'articolo 2, della legge 25 marzo 1997, n. 77, è sostituito dal seguente: «3. Per i produttori agricoli di cui al comma 6, primo periodo, dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, l'iscrizione al registro delle imprese non è obbligatoria. Detta iscrizione non è obbligatoria anche nel caso di esercizio dell'opzione di cui al quarto periodo del comma 6 dell'articolo 34 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.».

ident. 1.66.1.105.1.60.1.53.1.25.1.56.1.49.1.75.