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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.04. in XIII Commissione in sede referente riferita al C. 3119

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 02/02/2016  [ apri ]
1.04.

  Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  1. Al numero 12 della parte I della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo le parole «miele naturale» sono inserite le seguenti «e pappa reale». Le percentuali di compensazione ai sensi dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono stabilite per la pappa reale nella misura del 12,5 per cento.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1.000.000 euro l'anno a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze a decorrere dall'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.