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Legislatura XVII

Proposta emendativa 25-quater.5. in Assemblea riferita al C. 3119-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 18/02/2016  [ apri ]
25-quater.5.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  4. Per i prodotti apistici di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 24 dicembre 2004, n. 313, destinati all'alimentazione, deve essere indicato in etichetta il Paese o i Paesi di origine del prodotto. Chiunque contravviene all'obbligo di indicazione in etichetta dell'origine del prodotto, di cui al periodo precedente, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 6.000 euro.

ident. 25-quater.6.
ex 29. 012.