Aggiungere, in fine, il seguente comma:
4. Per i prodotti apistici di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 24 dicembre 2004, n. 313, destinati all'alimentazione, deve essere indicato in etichetta il Paese o i Paesi di origine del prodotto. Chiunque contravviene all'obbligo di indicazione in etichetta dell'origine del prodotto, di cui al periodo precedente, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 6.000 euro.