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Legislatura XVII

Proposta emendativa 30-bis.0200. in Assemblea riferita al C. 3119-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 18/02/2016  [ apri ]
30-bis.0200.

  Dopo l'articolo 30-bis, aggiungere il seguente:
  Art. 30-ter. (Modifiche al codice dell'ambiente in materia di impianti di essiccazione). – 1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) alla Parte V, allegato IV, parte I, numero 1), la lettera v-bis) è sostituita dalla seguente:
   «v-bis) stabilimenti di produzione di materiali vegetali essiccati e confezionati gestiti da imprese agricole o a servizio delle stesse con impianti di potenza termica nominale, per corpo essiccante, uguale o inferiore a 1 MW, se alimentati a biomasse o a biodiesel o a gasolio come tale o in emulsione con biodiesel, e uguale o inferiore a 3 MW, se alimentati a metano o a gpl o a biogas»;
   b) alla Parte V, allegato IV, parte II, numero 1), la lettera v-bis) è sostituita dalla seguente:
   «v-bis) stabilimenti di produzione di materiali vegetali essiccati e confezionati gestiti da imprese agricole o a servizio delle stesse non ricompresi nella parte I del presente allegato».