Dopo l'articolo 30-bis, aggiungere il seguente:
Art. 30-ter. (Modifiche al codice dell'ambiente in materia di impianti di essiccazione). – 1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla Parte V, allegato IV, parte I, numero 1), la lettera v-bis) è sostituita dalla seguente:
«v-bis) stabilimenti di produzione di materiali vegetali essiccati e confezionati gestiti da imprese agricole o a servizio delle stesse con impianti di potenza termica nominale, per corpo essiccante, uguale o inferiore a 1 MW, se alimentati a biomasse o a biodiesel o a gasolio come tale o in emulsione con biodiesel, e uguale o inferiore a 3 MW, se alimentati a metano o a gpl o a biogas»;
b) alla Parte V, allegato IV, parte II, numero 1), la lettera v-bis) è sostituita dalla seguente:
«v-bis) stabilimenti di produzione di materiali vegetali essiccati e confezionati gestiti da imprese agricole o a servizio delle stesse non ricompresi nella parte I del presente allegato».