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Legislatura XVII

Proposta emendativa 29-bis.25. in Assemblea riferita al C. 3119-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 18/02/2016  [ apri ]
29-bis.25.

  Al comma 2, lettera f), dopo le parole: della maglia aggiungere le seguenti: ovvero per quantità.

  Conseguentemente:
   al medesimo comma, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

    g) trasportare, stabulare, commercializzare, cedere a qualsiasi titolo o conservare in aree private pesce vivo, da parte di privati, consorzi o associazioni, se non espressamente autorizzati dall'organo di sanità veterinaria e amministrativo competente per territorio;
   al comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: al comma 2 fino a: due anni o con le seguenti: ai commi 2 e 3 è punito con l'arresto da sei mesi a tre anni e;
   al comma 4, sopprimere il secondo periodo;
   sostituire il comma 5 con il seguente:
  5. La condanna per le contravvenzioni previste e punite dal presente articolo comporta la pena accessoria, ove il trasgressore ne sia in possesso, della sospensione della licenza di pesca di professione per tre anni e la sospensione dell'esercizio commerciale da cinque a dieci giorni.;
   al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: e f) con le seguenti:, f) e g);
   al comma 7, primo periodo, sopprimere le parole: e le sanzioni amministrative;
   al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: pagamento della sanzione in misura ridotta con le seguenti: sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale;
   al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: sanzioni amministrative con le seguenti: pene pecuniarie;
   al comma 9, sopprimere la parola: amministrative.