Al comma 10, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Provvedono, altresì, ad introdurre, disposizioni volte ad assicurare l'equilibrata distribuzione delle licenze di pesca nelle acque interne, commisurandone il numero al prelievo sostenibile e assicurando una equilibrata distribuzione tra le realtà economico-sociali insistenti sul territorio. A tal fine le Regioni valutano l'opportunità di consentire alle associazioni di pesca riconosciute la gestione in regime concessorio delle aree.