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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.01. in Assemblea riferita al C. 3119-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 17/02/2016  [ apri ]
1.01.
inammissibile

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1. 1.

  1. Al comma 6 dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo sostituire le parole «7.000» con le seguenti: «10.000»;
   b) al terzo periodo sostituire le parole «7.000» con le seguenti: «10.000».

  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 83.000.000 euro, si provvede mediante le seguenti modifiche legislative:
   a) Il comma 68, dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato;
   b) In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, all'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 95,5 per cento»;
   c) In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95,5 per cento»;
    2) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95,5 per cento»;
    3) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95,5 per cento».

ex 1. 03.