Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:
Art. 6-bis.
(Disposizioni finanziarie).
1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 1, comma 1, lettera a), è autorizzata la spesa di euro 738.744 a decorrere dall'anno 2017.
2. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 1, comma 1, lettera e), e dell'articolo 2, comma 1, lettera c), è autorizzata la spesa di euro 31.313.109 per l'anno 2017.
3. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 6 è autorizzata la spesa di euro 781.210 per il 2017 e di euro 710.000 annui a decorrere dall'anno 2018.
4. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 6-bis è autorizzata la spesa di euro 710.000 annui a decorrere dall'anno 2017.
5. Agli oneri derivanti dai commi 1, 2, 3 e 4 complessivamente pari a euro 33.543.063 per l'anno 2017 e a euro 2.158.744 annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede:
a) quanto a euro 32.094.319 per l'anno 2017, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali» della missione « Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
b) quanto a euro 2.158.744 annui a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali» della missione « Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.