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Legislatura XVII

Proposta emendativa 6.0100. in I Commissione in sede referente riferita al C. 3113

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 26/01/2017  [ apri ]
6.0100.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

  1. In occasione delle consultazioni elettorali referendarie gli elettori che, per ragioni di studio o di lavoro, si trovano in un comune di una regione diversa da quella del comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti, possono comunicare a tale comune, entro trenta giorni dalla data delle suddette consultazioni, che eserciteranno il proprio diritto di voto presso il comune in cui studiano o lavorano. La comunicazione avviene mediante l'invio di apposita domanda, cui sono allegati, oltre a un documento d'identità valido, la documentazione attestante la temporaneità del domicilio.
  2. Il comune che ha ricevuto le domande di cui al comma 1, dopo aver verificato che nulla osta al godimento dell'elettorato attivo, trasmette, non appena possibile, per via telematica, al Ministero dell'interno i nominativi degli elettori che hanno esercitato l'opzione.

Il Relatore