Aggiungere in fine il seguente comma:
6-bis. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'Interno stabilisce con proprio decreto le modalità atte ad assicurare che a tutti coloro che sono impegnati in operazioni di soccorso e sostegno alle vittime di terremoti o di altre calamità naturali, sia comunque garantita la possibilità di esercitare il diritto di voto presso i seggi allestiti in loco, al pari di quanto già riconosciuto nell'ordinamento agli appartenenti al comparto della sicurezza.