Sostituirlo con il seguente:
Art. 6.
(Norme in materia di espressione del voto a favore del personale impegnato in operazioni di soccorso e sostegno alle vittime di terremoto o di altre calamità naturali).
1. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'interno stabilisce con proprio decreto le modalità atte ad assicurare che a tutti coloro che sono impegnati in operazioni di soccorso e sostegno alle vittime di terremoti o di altre calamità naturali, sia comunque garantita la possibilità di esercitare il diritto di voto presso i seggi allestiti in loco, al pari di quanto già riconosciuto nell'ordinamento agli appartenenti al comparto della sicurezza.