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Legislatura XVII

Proposta emendativa 4.02. in I Commissione in sede referente riferita al C. 3113

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 21/12/2016  [ apri ]
4.02.
inammissibile

  Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Disposizioni inerenti la presentazione di liste di candidati alle elezioni comunali).

  1. I partiti, movimenti o gruppi politici organizzati che siano iscritti nel registro di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, costituiti in gruppo parlamentare in almeno una delle due Camere al momento della convocazione dei comizi elettorali, per la presentazione delle liste di candidati in occasione di consultazioni per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale, in luogo delle sottoscrizioni, possono depositare una cauzione pecuniaria di entità stabilita con apposito decreto del Ministro degli interni. Con tale decreto sono fissati anche i casi e le modalità di rimborso della cauzione.
  2. Le disposizioni di cui al primo comma si applicano anche ai partiti, movimenti o gruppi politici organizzati che non siano iscritti nel registro di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, che siano costituiti in gruppo consiliare nei consigli comunali chiamati al rinnovo.
  3. Alla legge 25 marzo 1993, n. 81, all'articolo 3, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, lettera a), le parole: «1.000 e da non più di 1.500» sono sostituite dalle seguenti: «2.000 e da non più di 3.000»;
   b) al comma 1, lettera b), le parole: «500 e da non più di 1.000» sono sostituite dalle seguenti: «1.000 e da non più di 2.000»;
   c) al comma 1, lettera c), le parole: «350 e da non più di 700» sono sostituite dalle seguenti: «700 e da non più di 1.400»;
   d) al comma 1, lettera d), le parole: «200 e da non più di 400» sono sostituite dalle seguenti: «400 e da non più di 800»;
   e) al comma 1, lettera e), le parole: «175 e da non più di 350» sono sostituite dalle seguenti: «350 e da non più di 700»;
   f) al comma 1, lettera f), le parole: «100 e da non più di 200» sono sostituite dalle seguenti: «150 e da non più di 300»;
   g) al comma 1, lettera g), le parole: «60 e da non più di 120» sono sostituite dalle seguenti: «100 e da non più di 200»;
   h) al comma 1, lettera h), le parole: «30 e da non più di 60 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 2.001» sono sostituite dalle seguenti: «50 e da non più di 100 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 1.001»;
   i) al comma 1, lettera i), le parole: «tra 1.000 e 2.000» sono sostituite dalle seguenti: «tra 500 e 1.000»;
   l) al comma 2, le parole: «1.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «500 abitanti».