Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
(Autenticazioni di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53).
1. Alla legge 21 marzo 1990, n. 53, all'articolo 14, primo comma, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma i consiglieri metropolitani, i consiglieri provinciali e i consiglieri comunali».