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Legislatura XVII

Proposta emendativa 6.051. in Assemblea riferita al C. 3113-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 16/02/2017  [ apri ]
6.051.
approvato

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Norme in materia di espressione del voto a favore del personale impegnato in operazioni di soccorso e sostegno in luoghi di calamità naturali).

  1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno stabilisce, con proprio decreto, le modalità atte ad assicurare che, a tutti coloro che sono impegnati in operazioni di soccorso e di sostegno alle vittime di terremoti o di altre calamità naturali, sia garantito l'esercizio del diritto di voto presso i seggi allestiti in loco, al pari di quanto già riconosciuto nell'ordinamento agli appartenenti al comparto delle forze armate, della sicurezza e del soccorso in servizio fuori dal comune di residenza.

ident. 6.050.