Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis – (Modifiche alla legge 21 marzo 1990, n. 53). – 1. All'articolo 2 della legge 21 marzo 1990, n. 53, sono aggiunte, in fine, le parole: «e di età non superiore a sessantacinque anni».
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis – (Modifiche alla legge 21 marzo 1990, n. 53). – 1. All'articolo 2 della legge 21 marzo 1990, n. 53, sono aggiunte, in fine, le parole: «e di età non superiore a settanta anni».