Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis.
(Misure urgenti in favore delle imprese danneggiate dalla diffusione del batterio fitopatogeno xylella fastidiosa).
1. È istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il Fondo per il rafforzamento produttivo dei settori agricoli colpiti da nuove infestazioni parassitarie, litopatie e epizoozie di difficile cura ed in particolare del batterio fitopatogeno da quarantena xylella fastidiosa. Una quota di risorse, pari a 100 milioni di euro, del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 e successive modificazioni, è versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al fondo di cui al medesimo comma. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sentito il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono stabilite le modalità e i criteri di utilizzo per accedere alla disponibilità del predetto fondo nella misura massima ivi prevista, per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017.