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Legislatura XVII

Proposta emendativa 4.02. in XIII Commissione in sede referente riferita al C. 3104

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 03/06/2015  [ apri ]
4.02.
inammissibile

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

  1. Il comma 2 dell'articolo 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio» è sostituito dal seguente:
  2. Le norme della presente legge non si applicano alle talpe, ai ratti, ai topi propriamente detti ed alle arvicole. Le norme della presente legge non si applicano, altresì, alle nutrie, fatta salva la possibilità per le Regioni di provvedere in ordine all'indennizzo dei danni ai sensi dell'articolo 26. Le Regioni possono, anche avvalendosi delle province, provvedere in ordine al controllo delle popolazioni di nutria finalizzato all'eradicazione. Il controllo può essere esercitato, anche nelle zone vietate alla caccia, mediante mezzi e soggetti di cui all'articolo 19 e operatori espressamente autorizzati.