Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere le seguenti:
c-bis) alle aziende che abbiano superato di oltre il 12 per cento ma meno del 30 per cento il proprio quantitativo disponibile e comunque nel limite del 6 per cento del predetto quantitativo;
c-ter) alle aziende che abbiano superato di oltre il 30 per cento ma meno del 50 per cento il proprio quantitativo disponibile e comunque nel limite del 6 per cento del predetto quantitativo;
c-quater) alle aziende che abbiano superato di oltre il 50 per cento il proprio quantitativo disponibile e comunque nel limite del 6 per cento del predetto quantitativo.