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Legislatura XVII

Proposta emendativa 6.013. in XIII Commissione in sede referente riferita al C. 3104

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 03/06/2015  [ apri ]
6.013.

  Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

  1. Al fine di garantire la trasparenza nelle relazioni contrattuali tra gli operatori di mercato e di consentire la formazione di prezzi sulla base di quotazioni di riferimento univoche, trasparenti e rappresentative, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali emana un decreto per regolamentare l'istituzione, per le filiere ritenute maggiormente rappresentative del sistema agricolo-alimentare, delle Commissioni uniche nazionali di filiera, anche in linea con gli orientamenti comunitari in materia di organizzazione comune dei mercati.
  2. Alle Commissioni uniche nazionali di filiera partecipano, secondo oggettivi criteri di rappresentatività, i delegati delle Organizzazioni ed associazioni professionali dei produttori agricoli, dell'industria di trasformazione, del commercio e della distribuzione.
  3. Le Commissioni uniche nazionali di filiera determinano, in base ad indici sintetici riferiti all'andamento del mercato, indicazioni di prezzo che gli operatori commerciali adottano nei contratti di compravendita e di cessione stipulati ai sensi della normativa vigente.