Sostituire il quarto periodo del comma 2, con il seguente: Le Organizzazioni Interprofessionali riconosciute prima della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del presente decreto-legge dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ovvero con provvedimento emanato dalle Regioni o dalle Province autonome, si intendono comunque riconosciute e possono operare ai sensi del presente decreto-legge.