Al comma 3, prima della lettera a), inserire la seguente lettera:
0a) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
«3-bis. Per i contratti di cui al comma 1, stipulati tra imprese fornitrici di servizi di ristorazione collettiva e produttori agricoli e alimentari, le parti possono pattuire la proroga dei termini di pagamento di un periodo pari a quello di cui al comma 3 e comunque per un tempo non superiore a due mesi decorrenti dalla data di scadenza del termine di pagamento definito al momento della stipulazione del contratto.».