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Legislatura XVII

Proposta emendativa 2.14. in XIII Commissione in sede referente riferita al C. 3104

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 03/06/2015  [ apri ]
2.14.

  Al comma 1, capoverso 4-ter.1 sostituire le lettere b) e c) con le seguenti:
   b) alle aziende che hanno versato il prelievo per la campagna 2014/2015, purché non abbiano successivamente ceduto quota ai sensi dell'articolo 10, comma 10, tenendo conto dei mutamenti di conduzione di cui al medesimo articolo 10, comma 18;
   c) qualora dette restituzioni non esauriscano le disponibilità, il residuo viene ripartito tra tutti i produttori, purché non abbiano successivamente ceduto quota ai sensi dell'articolo 10, comma 10, tenendo conto dei mutamenti di conduzione di cui al medesimo articolo 10, comma 18;