Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
4-bis. In assenza di richiesta di rateizzazione di cui al comma 1 e di prelievo non completamente versato, le procedure di riscossione coattiva mediante ruolo, previa intimazione nei confronti di acquirenti e produttori, applicando le misure di cui all'articolo 15 del regolamento 595 del 30 marzo 2004 e successive modificazioni e integrazioni, sono di esclusiva competenza dell'Agea.