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Legislatura XVII

Proposta emendativa 6-bis.011. in Assemblea riferita al C. 3104-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 16/06/2015  [ apri ]
6-bis.011.
inammissibile

  Dopo l'articolo 6-bis, aggiungere il seguente:

Art. 6-ter.

  1. A decorrere dal 1o gennaio 2015 sono esenti dall'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 i terreni agricoli di cui al comma 5 del detto articolo 13, indipendentemente dalla loro ubicazione territoriale.
  2. Per l'anno 2014 non è dovuta l'IMU per i terreni considerati imponibili sulla base di quanto disposto dall'articolo 4, comma 5-bis, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'interno, del 28 novembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 6 dicembre 2014. Per il medesimo anno 2014, resta ferma l'esenzione per i terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile che, in base al predetto decreto, non ricadano in zone montane o di collina.
  3. I contribuenti che per l'anno 2014 hanno effettuato versamenti dell'IMU in relazione ai terreni considerati imponibili sulla base di quanto disposto dall'articolo 22, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'interno, del 28 novembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 6 dicembre 2014, e che per effetto delle disposizioni di cui al presente articolo sono esenti, hanno diritto al rimborso da parte del comune di quanto versato o alla compensazione qualora il medesimo comune abbia previsto tale facoltà con proprio regolamento.
  4. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità per la compensazione del minor gettito in favore dei comuni nei quali ricadono i terreni di cui al comma 3. A tal fine, per l'anno 2014, è autorizzato l'utilizzo dello stanziamento previsto per la compensazione di cui all'ultimo periodo del comma 5-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44.
  5. È abrogato l'articolo 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 342.
  6. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2, pari a un totale di 1650 milioni di euro annui a decorrere dal 2015, si provvede tramite la sostituzione, all'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, delle parole: «nei limiti del 96 per cento» con le seguenti: «nei limiti del 90,5 per cento». Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 90,5 per cento»;
   b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 90,5 per cento»;
   c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 90,5 per cento».

  7. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014.