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Legislatura XVII

Proposta emendativa 5.08. in Assemblea riferita al C. 3104-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 16/06/2015  [ apri ]
5.08.
inammissibile

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Sospensione termini amministrativi, contributi previdenziali ed assistenziali).

  1. Nei confronti dei titolari d'imprese agricole nei territori dei comuni della regione Puglia, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono sospesi i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, scadenti nel periodo compreso tra il 30 aprile e il 30 settembre 2015. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
  2. La sospensione è subordinata alla richiesta del contribuente che dichiari i danni effettivi subiti dal batterio xylella fastidiosa, verificata dall'autorità comunale. L'autorità comunale, previo accertamento, trasmette copia dell'atto di verificazione all'Agenzia delle entrate territorialmente competente nei successivi 20 giorni.
  3. Con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuati, sulla base delle comunicazioni del Dipartimento della protezione civile, i comuni colpiti dal batterio fitopatogeno, relativamente ai quali trova applicazione la sospensione dei termini disposta con il presente decreto.
  4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di effettuazione degli adempimenti e dei versamenti di cui al comma 1, nonché le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente articolo.
  5. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede nel limite massimo di 50 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.