Al comma 1, primo periodo, in fine, sostituire, le parole: con una dotazione iniziale pari a 4 milioni di euro per l'anno 2015 e a 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, con le seguenti: con una dotazione iniziale pari a 8 milioni di euro per l'anno 2015 e a 12 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017.
Conseguentemente, sostituire il comma 3 con il seguente:
3. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede, quanto a 8 milioni di euro per l'anno 2015, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia, e, quanto a 12 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, utilizzando allo scopo l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.