Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. Le Organizzazioni interprofessionali nella redazione dei contratti tipo per la vendita di prodotti agricoli ad acquirenti o la fornitura di prodotti trasformati a distributori e rivenditori al minuto di cui all'articolo 157, paragrafo 1, lettera c), del citato regolamento (UE) n. 1308/2013 devono rispettare i principi di buone prassi e le pratiche corrette identificati dalla Commissione europea ed allegati al decreto interministeriale 19 ottobre 2012, n. 199.