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Legislatura XVII

Proposta emendativa 3.0100. in I Commissione in sede referente riferita al C. 3098

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 08/07/2015  [ apri ]
3.0100.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

  1. Con regolamento da emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa in sede di conferenza unificata, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono dettate norme di semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi, sulla base delle seguenti norme generali regolatrici della materia:
   a) individuazione dei tipi di procedimento amministrativo, relativi a rilevanti insediamenti produttivi, opere di interesse generale o avvio di attività imprenditoriali, ai quali possono essere applicate le misure di cui alle lettere c) e seguenti;
   b) individuazione in concreto da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, previa delibera del Consiglio dei ministri, nell'ambito dei tipi di procedimento indicati, dei singoli interventi con positivi effetti sull'economia o sull'occupazione, per i quali adottare le misure di cui alle lettere c) e seguenti;
   c) previsione, per ciascun procedimento, dei relativi termini, ridotti in misura non superiore al cinquanta per cento rispetto a quelli applicabili ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
   d) previsione, per ciascun procedimento, di poteri sostitutivi, da attribuire di regola al Presidente del Consiglio e da esercitare previa deliberazione del Consiglio dei ministri, con possibilità di delega al prefetto;
   e) previsione, per l'ipotesi in cui nel procedimento siano coinvolte amministrazioni delle regioni o degli enti locali, di forme di raccordo per la definizione dei termini e dei poteri sostitutivi;
   f) previsione dell'istituzione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di una Unità tecnica, composta da personale in possesso di specifiche competenze tecniche e amministrative appartenente alle amministrazioni statali interessate nonché da personale in servizio presso gli enti territoriali, designato dalla Conferenza Unificata, di cui il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Prefetto possono avvalersi nell'esercizio dei poteri di cui alla lettera c).

Il Relatore
3.0100.
approvato

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
  «Art. 3-bis. Con regolamento da emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa in sede di conferenza unificata, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono dettate norme di semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi, sulla base delle seguenti norme generali regolatrici della materia:
   a) individuazione dei tipi di procedimento amministrativo, relativi a rilevanti insediamenti produttivi, opere di interesse generale o avvio di attività imprenditoriali, ai quali possono essere applicate le misure di cui alle lettere c) e seguenti;
   b) individuazione in concreto da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, previa delibera del Consiglio dei ministri, nell'ambito dei tipi di procedimento indicati, dei singoli interventi con positivi effetti sull'economia o sull'occupazione, per i quali adottare le misure di cui alle lettere c) e seguenti;
   c) previsione, per ciascun procedimento, dei relativi termini, ridotti in misura non superiore al cinquanta per cento rispetto a quelli applicabili ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
   d) previsione, per ciascun procedimento, di poteri sostitutivi, da attribuire di regola al Presidente del Consiglio e da esercitare previa deliberazione del Consiglio dei ministri, con possibilità di delega al prefetto;
   e) previsione, per l'ipotesi in cui nel procedimento siano coinvolte amministrazioni delle regioni o degli enti locali, di forme di raccordo per la definizione dei termini e dei poteri sostitutivi;
   f) previsione dell'istituzione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di una Unità tecnica, composta da personale in possesso di specifiche competenze tecniche e amministrative appartenente alle amministrazioni statali interessate nonché da personale in servizio presso gli enti territoriali, designato dalla Conferenza Unificata, di cui il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Prefetto possono avvalersi nell'esercizio dei poteri di cui alla lettera d).».

Il Relatore