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Legislatura XVII

Proposta emendativa 9.1000. in I Commissione in sede referente riferita al C. 3098

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 01/07/2015  [ apri ]
9.1000.
approvato

  Al comma 1, dopo le parole: della presente legge aggiungere le seguenti: salvo quanto previsto dall'articolo 13, comma 1-bis,.

  Conseguentemente, all'articolo 13, apportare le seguenti modifiche:
   a) al comma 1, alinea, sostituire le parole: dodici mesi dalla scadenza del termine per l'esercizio della delega di cui all'articolo 9 con le seguenti: diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge;
   b) aggiungere, in fine, il seguente comma: 1-bis. Le deleghe di cui all'articolo 9 e al presente articolo possono essere esercitate congiuntamente mediante l'adozione di uno o più decreti legislativi secondo la procedura di cui all'articolo 12, purché i decreti siano adottati entro il termine di cui all'articolo 9, comma 1.

Il Relatore