Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:
Art. 11-bis.
(Rapporti fra il procedimento disciplinare e il procedimento penale per il personale delle Forze armate).
1. L'articolo 1393 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 è sostituito del seguente:
Art. 1393.
(Rapporti fra il procedimento disciplinare e il procedimento penale).
1. In caso di procedimento disciplinare che abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l'autorità giudiziaria, si applica la disciplina in materia di rapporti fra procedimento disciplinare e procedimento penale di cui all'articolo 55-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.