Al comma 1, lettera b), numero 2, dopo le parole: del Servizio sanitario nazionale aggiungere le seguenti:, nonché degli ingegneri già di ruolo in strutture del Servizio Sanitario Nazionale.
Conseguentemente all'articolo 9, comma 1, lettera c), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:
«2-bis. con riferimento alla dirigenza sanitaria: possibilità di accesso alla dirigenza del ruolo sanitario per gli ingegneri, iscritti al relativo Ordine professionale ed in possesso di Diploma di specializzazione, previo concorso pubblico per titoli ed esami; possibilità di accesso alla dirigenza del ruolo sanitario per gli Ingegneri, già di ruolo in strutture del SSN, in servizio da almeno cinque anni con qualifica dirigenziale.»