Al comma 1, lettera g), sostituire le parole da: durata degli incarichi a: per una sola volta con le seguenti: durata degli incarichi non inferiore a tre anni e non superiore a sei anni, in relazione alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati e della struttura interessata, con uno o più rinnovi, senza procedura selettiva, che di norma non possono superare il limite complessivo di sei anni, esclusivamente per i dirigenti che hanno ricoperto incarichi sensibili secondo la normativa di cui alla legge n. 190 del 2012 e ss..