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Legislatura XVII

Proposta emendativa 8.14. in I Commissione in sede referente riferita al C. 3098

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/06/2015  [ apri ]
8.14.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
  1) sostituire la lettera a) con le seguenti:
   «a) revisione del sistema di finanziamento delle camere di commercio, sulla base delle funzioni assegnate, anche mediante rimodulazione di tariffe e diritti sulla base dei costi standard, nonché mediante attribuzione di una quota degli introiti derivanti dalla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie per le materie in cui le camere di commercio siano individuate quale autorità competente ad adottare la relativa ordinanza ai sensi dell'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689;
   a-bis) previsione di rapporti di natura convenzionale per le funzioni delegate o svolte comunque a favore di altri soggetti, enti e pubbliche amministrazioni;».

  2) sostituire la lettera b) con le seguenti:
   b) ridefinizione delle circoscrizioni territoriali, con conseguente razionalizzazione del sistema camerale mediante accorpamento sulla base di parametri relativi al territorio, e in particolare alla sua composizione geo-economica, nonché al numero delle imprese;
   b-bis) agevolazione fiscale per gli atti di trasferimento di carattere patrimoniale direttamente correlati alle operazioni di razionalizzazione del sistema camerale;».

  3) sostituire la lettera c) con la seguente:
   «c) valorizzazione dei compiti e delle funzioni: in particolare di quelli di natura amministrativa, di regolazione del mercato, di giustizia alternativa, di internazionalizzazione, di diffusione dell'informazione economica del sistema economico locale, assegnando altresì specifiche competenze e funzioni in materia di tutela del «made in Italy» e lotta alla contraffazione; sviluppo del mercato del lavoro; semplificazione amministrativa e sportello unico per le attività produttive con azioni di tutoraggio e assistenza tecnica; revisione dell'organizzazione del registro delle imprese di cui alla successiva lettera d) supporto ai processi di informatizzazione e digitalizzazione delle imprese; trasferimento delle funzioni assegnate all'organizzazione giudiziaria che non abbiano natura giurisdizionale; supporto operativo e assistenza tecnica per lo sviluppo del turismo; supporto alle politiche agricole e di filiera; limitazione delle partecipazioni societarie o ad altri enti a base consortile, associativa o fondazioni, comprese le aziende speciali, alle sole funzioni istituzionali ritenute strategiche e strumentali per il raggiungimento dei propri obiettivi;».

  4) sostituire la lettera d) con la seguente:
   «d) garantire omogeneità e completezza nella tenuta del Registro delle imprese, di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, assegnando specifici poteri di coordinamento, vigilanza e definizione del contenzioso al Ministero dello Sviluppo Economico, con conseguenti modifiche alla disciplina del codice civile secondo i seguenti principi:
    1) revisione delle formalità relative ai procedimenti di iscrizione e deposito di atti e informazioni valorizzando il ruolo di assistenza tecnica dell'ufficio anche tramite l'utilizzo delle nuove tecnologie;
    2) ampliamento della nozione di impresa sulla base della normativa comunitaria al fine di garantire maggiore trasparenza al mercato;
    3) eliminazione delle funzioni assegnate a magistrati al di fuori della fase contenziosa;
    4) accentramento presso il Ministero dello Sviluppo Economico delle funzioni di coordinamento e vigilanza in merito alla tenuta del Registro;
    5) erogazione dei dati, atti e informazioni in modalità «open data» sulla base di standard definiti dall'Agenzia per l'Italia Digitale per le imprese e con previsione di apposite policy per gli operatori di mercato»;
   5) sostituire la lettera f) con la seguente:
  «e) revisione dell'organizzazione con particolare riferimento: alla riduzione degli organi camerali e del relativo numero dei componenti, delle relative unioni e aziende speciali; al riordino della relativa disciplina per la nomina degli organi con previsione dell'elezione diretta dei medesimi da parte delle imprese del circondario tramite apposite forme di voto elettronico, anche tramite delega; alla revisione e standardizzazione dei compensi degli organi e del trattamento economico dei vertici amministrativi delle medesime camere, delle unioni e delle aziende speciali»;
    6) alla lettera g), dopo le parole: «dei livelli occupazionali» inserire le seguenti: «del sistema camerale».