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Legislatura XVII

Proposta emendativa 7.193. in I Commissione in sede referente riferita al C. 3098

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/06/2015  [ apri ]
7.193.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: escludendo in ogni caso la confluenza nelle Forze di polizia con le seguenti: prevedendo che fermo restando quanto previsto dal comma 89 della legge 7 aprile 2014, n. 56, il personale appartenente ai Corpi ed ai servizi di polizia provinciale di cui all'articolo 12 della legge 7 marzo 1986, n. 65, anche al fine di garantire, in ambito provinciale e metropolitano, il presidio del territorio, il controllo della circolazione e lo svolgimento delle funzioni di polizia giudiziaria, transita, a domanda del dipendente, nei ruoli degli enti locali per lo svolgimento delle funzioni di polizia municipale, secondo le modalità e procedure definite nel decreto di cui all'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, oppure transita, con priorità rispetto ad ogni altra mobilità, nel Corpo di Polizia Forestale o in quello che dovesse assorbirlo. Il transito del personale nei ruoli degli enti locali avviene nei limiti della relativa dotazione organica e della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di limitazioni alle spese ed alle assunzioni di personale, garantendo comunque il rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio di riferimento e la sostenibilità di bilancio. Fino al completo assorbimento del personale di cui al presente comma è fatto divieto agli enti locali, a pena di nullità delle relative assunzioni, di reclutare personale con qualsivoglia tipologia contrattuale per lo svolgimento di funzioni di polizia locale, fatta eccezione per le esigenze di carattere stagionale come disciplinate dalle vigenti disposizioni.