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Legislatura XVII

Proposta emendativa 7.139. in I Commissione in sede referente riferita al C. 3098

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/06/2015  [ apri ]
7.139.

  Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: delle funzioni attribuite con le seguenti: delle funzioni da attribuire, assicurando la necessaria corrispondenza tra le funzioni trasferite e il transito del relativo personale; conseguenti modificazioni agli ordinamenti del personale delle forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1o aprile 1981, n. 121, in aderenza al nuovo assetto funzionale e organizzativo, nell'ambito dei risparmi di spesa derivanti alle forze di polizia dall'attuazione della presente lettera e fermo restando quanto previsto dall'articolo 18, anche attraverso:
   1) la riduzione dell'8 per cento della dotazione organica complessiva di ciascuna forza di polizia, prevista alla data di entrata in vigore della presente legge, e la revisione della disciplina in materia di reclutamento, di stato giuridico e di progressione in carriera, nell'ottica della valorizzazione del merito e delle professionalità e della semplificazione delle relative procedure, prevedendo l'eventuale unificazione, soppressione ovvero istituzione di ruoli, gradi e qualifiche e la determinazione delle relative dotazioni organiche, nonché assicurando il mantenimento della sostanziale equiordinazione del personale delle forze di polizia e dei connessi trattamenti economici, anche in relazione alle occorrenti disposizioni transitorie, ferma restando la valorizzazione delle peculiarità ordinamentali e funzionali del personale di ciascuna forza di polizia, tenendo anche conto del riconoscimento della specificità di cui all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, nonché dei principi e dei criteri di delega della presente legge, in quanto compatibili;
    2) in caso di assorbimento del corpo forestale dello Stato, il transito del personale nella relativa forza di polizia, nonché la facoltà di transito, in un contingente limitato, previa determinazione delle relative modalità, nelle altre forze di polizia, in conseguente corrispondenza delle funzioni alle stesse attribuite e già svolte dal medesimo personale, ovvero in altre amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito delle relative dotazioni organiche. Resta ferma la corresponsione, sotto forma di assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici, della differenza fra il trattamento economico percepito e quello corrisposto in relazione alla posizione giuridica ed economica di assegnazione.