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Legislatura XVII

Proposta emendativa 4.01. in I Commissione in sede referente riferita al C. 3098

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/06/2015  [ apri ]
4.01.

  Dopo l'articolo 4 inserire il seguente:

Art. 4-bis.
(Azione preventiva di accertamento della legittimità).

  1. Chiunque è destinatario di un provvedimento della pubblica amministrazione che costituisce diritti soggettivi o interessi legittimi, può chiedere, entro trenta giorni dalla conoscenza formale dello stesso, l'accertamento preventivo della legittimità dinnanzi al giudice amministrativo territorialmente competente. Al giudizio partecipa obbligatoriamente il Procuratore della Repubblica del luogo in cui ha sede il Tribunale amministrativo competente, nei cui confronti il provvedimento di accertamento della legittimità fa stato sia nel procedimento penale, sia per ogni iniziativa di propria competenza. Il giudice amministrativo decide indipendentemente dal grado di giudizio entro sessanta giorni dal deposito del ricorso. Tale termine è prorogabile, con motivato decreto presidenziale, per una sola volta e per un termine non superiore a quarantacinque giorni.