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Legislatura XVII

Proposta emendativa 13.19. in I Commissione in sede referente riferita al C. 3098

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/06/2015  [ apri ]
13.19.

  Al comma 1, dopo la lettera r), inserire la seguente:
   r-bis) al decreto legislativo n. 151 del 2001, articolo 32, al comma 1-bis aggiungere in fine i seguenti periodi: «In caso di mancata regolamentazione, da parte della contrattazione collettiva, delle modalità di fruizione del congedo parentale su base oraria, ciascun genitore può scegliere tra la fruizione giornaliera e quella oraria. La fruizione su base oraria è consentita in misura pari alla metà dell'orario medio giornaliero. Ai fini dell'esercizio del diritto di congedo parentale su base oraria, il genitore è tenuto, salvo casi di oggettiva impossibilità, a preavvisare con un termine non inferiore a 2 giorni».