Al comma 1, dopo la lettera r), è inserita la seguente:
«s) previsione, nell'ambito della disciplina dei rapporti di lavoro di pubblico impiego, per i dirigenti e gli amministratori sottoposti ad indagine per reati la cui condotta del soggetto è funzionalmente legata alla pubblica amministrazione:
1) di un meccanismo di sospensione dell'erogazione di ogni forma di incentivo, compenso variabile o indennità di fine mandato o di rapporto. La sospensione dell'erogazione dei trattamenti economici previsti dalla presente lettera cessa al momento del deposito della sentenza definitiva;
2) di un espresso divieto di erogazione dei trattamenti economici previsti dalla presente lettera in caso di sentenza di condanna definitiva.