stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 01.01. in I Commissione in sede referente riferita al C. 3098

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/06/2015  [ apri ]
01.01.

  Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:

Art. 01.
(Amministrazione al servizio dei cittadini e delle imprese).

  L'articolo 1, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241 è sostituito dal seguente:
  «1. L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità. I processi decisionali delle pubbliche amministrazioni si svolgono secondo i princìpi del perseguimento del risultato, del procedimento in contraddittorio e della piena trasparenza degli atti e delle decisioni. Il principio del perseguimento del risultato esige che nell'esercizio della discrezionalità amministrativa prevalgano comunque le finalità del miglioramento della qualità dei servizi e della promozione dello sviluppo economico. Il principio del procedimento in contraddittorio esige che tutti gli interessati ad una decisione siano informati dell'avvio del procedimento, possano presentare documenti e memorie, essere sentiti e partecipare all'istruttoria in tutte le sue fasi. L'amministrazione procedente predispone, a tal fine, il programma dei lavori per ogni procedimento. Gli atti conclusivi del procedimento, che precedono la decisione finale, devono essere messi a disposizione del pubblico. Il principio di piena trasparenza esige il controllo sociale sull'operato delle pubbliche amministrazioni. A tal fine, ad eccezione di limitate deroghe espressamente previste dalla legge, tutte le fasi del procedimento sono rese conoscibili e tutti gli atti e le decisioni che comportino dinieghi, omissioni, ritardi rispetto ai tempi prescritti, appesantimenti delle procedure ordinarie, devono essere adeguatamente motivati».