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Legislatura XVII

Proposta emendativa 6.47. in Assemblea riferita al C. 3098-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 14/07/2015  [ apri ]
6.47.

  Al comma 1, dopo la lettera c-sexies), aggiungere la seguente:
   d) Alla legge 6 novembre 2012, n. 190, all'articolo 1, il comma 82 è sostituito dal seguente:
  «82. Il provvedimento di revoca di cui all'articolo 100, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è comunicato dal prefetto all'Autorità nazionale anticorruzione, di cui al comma 1 del presente articolo, che si esprime entro trenta giorni. La revoca diventa efficace solo in presenza di un provvedimento espresso dell'Autorità che rilevi che la stessa non sia correlata alle attività svolte dal segretario in materia di prevenzione della corruzione. Decorso il termine di trenta giorni la revoca è inefficace.».

ex 6. 49.