Al comma 1, capoverso Art. 17-bis, sostituire i commi 3 e 4 con il seguente:
3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedano l'adozione di provvedimenti espressi, nonché nei casi in cui è prevista l'acquisizione di assensi, concerti o nulla osta comunque denominati di amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini per l'adozione di provvedimenti normativi e amministrativi di competenza di amministrazioni pubbliche.