Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis) garantire la libertà di informazione nei confronti del patrimonio informativo pubblico e, a tal fine, disciplinare il diritto di accesso libero e gratuito ai dati e alle informazioni detenuti dalle amministrazioni pubbliche e dagli altri soggetti ad esse equiparate o comunque tenuti al rispetto della normativa in materia di amministrazione digitale, garantendo il diritto di accesso gratuitamente a chiunque senza obbligo di motivazione, nel rispetto dei diritti e degli interessi costituzionalmente tutelati e attraverso modalità che ne garantiscano l'effettività, con la previsione di adeguati meccanismi sanzionatori.